Sabato, 19 Mag 2012
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Novità Normative Detrazione del 36% sulle Ristrutturazioni Edilizie
Lunedì 12 Marzo 2012
  Numerose novità normative hanno interessato negli ultimi mesi la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. La più importante... Leggi tutto...
Prevenzione Incendi Contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Mercoledì 07 Marzo 2012
  Circolare Vigili del Fuoco 7 febbraio 2012Guida dei vigili del fuoco su fotovoltaico e prevenzione incendiUn apposito gruppo di lavoro, costituito... Leggi tutto...
LA NUOVA RIFORMA CONDOMINIO 2011
Martedì 08 Marzo 2011
Oggi il Senato ha votato favorevolmente sul complesso delle norme di riforma del condominio dopo che, nel pomeriggio di ieri sono stati votati... Leggi tutto...
Milleproroghe Sanatoria Catastale
Lunedì 21 Febbraio 2011
Di seguito i chiarimenti sulle sanzioni previste per chi non si allinea alla sanatoria catastale. La circolare 4/E del 15 febbraio dell'AE ha fatto... Leggi tutto...
Mediazione obbligatoria dal 2012 per le cause condominiali
Venerdì 18 Febbraio 2011
Entra in vigore la mediazione obbligatoria rinviata al 2012 per le cause condominiali e per il risarcimento legato a incidenti stradali e nautici. Il... Leggi tutto...
Milleproroghe approvato DDL
Venerdì 18 Febbraio 2011
Confermata l'entrata in vigore il 20 marzo prossimo della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione civile, con la previsione del rinvio di... Leggi tutto...
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Polizza incendi
Mercoledì 01 Dicembre 2010
La polizza incendi copre innanzitutto i danni conseguenti a incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili e vedicoli... Leggi tutto...
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Dolo, franchigia e rivalsa nella polizza globale fabbricato
Martedì 30 Novembre 2010
DOLO - Non sono in genere coperti i danni causati per dolo o per colpa grave, dall'assicurato o dal contraente. Si fa eccezione per quelli causati... Leggi tutto...
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Limiti di copertura polizza globale fabbricati
Lunedì 29 Novembre 2010
Va posta particolare attenzione sopratutto in caso di danni gravi, al principio secondo cui funzionano quasi tutte le globali fabbricato: il... Leggi tutto...
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Chi sitpula la polizza globale fabbricati
Domenica 28 Novembre 2010
Ovviamente può farlo l'assemblea. Le maggioranze necessarie sono incerte: dovrebbero bastare quelle ordinarie (334 millesimi), ma è più prudente... Leggi tutto...
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Polizza Globale Fabbricati
Sabato 27 Novembre 2010
Presente in quasi tutti i condomini, è detta "globale fabbricati" perchè risarcisce diversi tipi di eventi che in genere, sono assicurati da... Leggi tutto...
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Indennità,diritti e periti nella mediazione
Venerdì 26 Novembre 2010
Se le parti si conciliano, in linea di principio, ciascuna paga le proprie spese, salvo che si sia diversamente convenuto nel verbale di... Leggi tutto...
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Durata ed esiti delle cause
Giovedì 25 Novembre 2010
Uno dei motivi che inducono a riflettere prima di far causa, è il lungo tempo dei processi civili. Lungo, ma quanto? La durata media di una causa... Leggi tutto...
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Tipi di mediazione
Mercoledì 24 Novembre 2010
Sono due, quella cosiddetta "facilitativa", o amichevole, che  c'è sempre, e quella cosiddetta "valutativa", che avviene solo in seguito, su ... Leggi tutto...
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Fra i due litiganti, obbligatoria la mediazione
Domenica 21 Novembre 2010
Richiamando le delibere annullabili, si evince che la Cassazione già in passato ha dato un taglio al contenzioso condominiale, rendendo solo... Leggi tutto...
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Limiti all'autoregolamentazione del condominio
Giovedì 18 Novembre 2010
  Il condominio, come una società in piccolo, emana delle proprie norme per rendere possibile la propria esistenza. Lo statuto fondatore è il... Leggi tutto...
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Riforma del condominio 2010
Mercoledì 17 Novembre 2010
Riforma del condominio In questo momento è in atto un complesso tentativo di riforma delle norme condominaili contenute nel codice civile e nelle... Leggi tutto...
Riforma del Codice Civile in tema di Condominio
Mercoledì 17 Novembre 2010
Martedì 21 settembre 2010, alle ore 15 è prevista la prossima riunione in commissionegiustizia del Senato per l'esame degli emendamenti alla... Leggi tutto...
Acqua più cara del 35%
Martedì 08 Marzo 2011
ROMA - In Italia l´acqua è un bene sempre più costoso. Nel Belpaese infatti le tariffe idriche negli ultimi cinque anni sono aumentate di oltre un... Leggi tutto...
Vigilanza sicurezza sui luoghi di lavoro
Martedì 08 Marzo 2011
I dati sulla vigilanza del ministero del lavoro. Irregolari due aziende su tre Sicurezza poco garantita Oltre 38 mila gli illeciti accertati (+45%... Leggi tutto...
Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori
Venerdì 19 Novembre 2010
Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori 28-11-2009 INFOCOND Servizio di informazione via WEB per affiliati SintegSulla Gazzetta... Leggi tutto...
Adesione al modello standard di bilancio condomiale
Venerdì 19 Novembre 2010
Adesione al modello standard di bilancio condomiale 19-04-2009 La D´Angelo Amministrazioni s.a.s. , nell´ottica di un sempre maggiore servizio alla... Leggi tutto...
Commissione Giustizia riforma del Condominio
Venerdì 19 Novembre 2010
Commissione Giustizia riforma del Condominio Il giorno 24 settembre  2008 si è riunita la Commissione Giustizia per discutere sulla riforma del... Leggi tutto...

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Premiazione concorso Altà Fedeltà di ACEA ATO 2

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Codice Civile

Capo I - Della comunione in generale - Art. 1100 / 1116

Art. 1100
(Norme regolatrici)

Quando la proprieta´ o altro diritto reale spetta in comune a piu´ persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

Art. 1101
(quote dei partecipanti)

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote

Art. 1102
(Uso della cosa comune)

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Art. 1103
(Disposizione della quota)

Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

Art. 1104
(Obblighi dei partecipanti)

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Art. 1105
(Amministrazione)

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell´amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell´oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l´amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all´autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Art. 1106
(Regolamento ed amministratore)

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall´articolo precedente, può essere formato un regolamento per l´ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l´amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell´amministratore.

Art. 1107
(Impugnazione del Regolamento)

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all´autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L´autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

Art. 1108
(Innovazioni ed altri atti eccedenti l´ordinaria amministrazione)

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l´ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all´interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L´ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune

Art. 1109
(Impugnazione delle deliberazioni)

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all´autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell´art. 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell´art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l´ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell´art. 1108.
L´impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l´autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Art. 1110
(Rimborso di spese)

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell´amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Art. 1111
(Scioglimento della comunione)

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l´autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l´immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l´autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Art. 1112
(Cose non soggette a divisione)

Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all´uso a cui sono destinate (1).


(1) Si veda l´art. 11 della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul vincolo trentennale di indivisibilità, a pena di nullità, dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l´ampliamento della proprietà coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, e sulla revocabilità di esso.

Art. 1113
(Intervento nella divisione ed opposizioni)

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un´opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l´esperimento dell´azione revocatoria o dell´azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l´opposizione, per l´effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell´atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull´immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell´atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

Art. 1114
(Divisione in natura)

La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

Art. 1115
(Obbligazioni solidali dei partecipanti)

Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l´anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Art. 1116
(Applicabilita´ delle norme sulla divisione ereditaria)

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell´eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.


Capo II - Del condominio negli edifici - Artt. 1117 / 1139

Art. 1117
(Parti comuni dell´edificio)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l´edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d´ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell´edificio necessarie all´uso comune;

2) i locali per la portineria e l´alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all´uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l´acqua, per il gas, per l´energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118
(Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)

Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall´articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

Art. 1119
(Indivisibilità)

Le parti comuni dell´edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l´uso della cosa a ciascun condomino.

Art. 1120
(Innovazioni)

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell´articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all´uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell´edificio inservibili all´uso o al godimento anche di un solo condomino.

Art. 1121
(Innovazioni gravose o voluttuarie)

Qualora l´innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all´importanza dell´edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l´utilizzazione separata non è possibile, l´innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l´ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell´innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell´opera.

Art. 1122
(Opere sulle parti dell´edificio di proprietà comune)

Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell´edificio.

Art. 1123
(Ripartizione delle spese)

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell´edificio , per la prestazione dei servizi nell´interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell´uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell´intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Art. 1124
(Manutenzione e ricostruzione delle scale)

Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l´altra metà in misura proporzionale all´altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Art. 1125
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai)

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l´uno all´altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l´intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Art. 1126
(Lastrici solari di uso esclusivo)

Quando l´uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l´uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell´edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Art. 1127
(Costruzione sopra l´ultimo piano dell´edificio)

Il proprietario dell´ultimo piano dell´edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell´edificio non la consentono.

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l´aspetto architettonico dell´edificio ovvero diminuisce notevolmente l´aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un´indennità pari al valore attuale dell´area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l´importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Art. 1128
(Perimento totale o parziale dell´edificio)

Se l´edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all´asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l´assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell´edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

L´indennità corrisposta per l´assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell´edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Art. 1129
(Nomina e revoca dell´amministratore)

Quando i condomini sono più di quattro, l´assemblea nomina un amministratore. Se l´assemblea non provvede, la nomina è fatta dall´autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

L´amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall´assemblea.

Può altresì essere revocato dall´autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall´ultimo comma dell´articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

La nomina e la cessazione per qualunque causa dell´amministratore dall´ufficio sono annotate in apposito registro.

Art. 1130
(Attribuzioni dell´amministratore)

L´amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell´assemblea dei condomini e curare l´osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l´uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell´interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell´edificio e per l´esercizio dei servizi comuni;

4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell´edificio.

Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

Art. 1131
(Rappresentanza)

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall´articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall´assemblea, l´amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell´edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell´autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell´amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all´assemblea dei condomini.

L´amministratore che non adempie quest´obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 1132
(Dissenso dei condomini rispetto alle liti)

Qualora l´assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all´amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L´atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l´esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Art. 1133
(Provvedimenti presi dall´amministratore)

I provvedimenti presi dall´amministratore nell´ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell´amministratore è ammesso ricorso all´assemblea, senza pregiudizio del ricorso all´autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall´articolo 1137.

Art. 1134
(Spese fatte dal condomino)

Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell´amministratore o dell´assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Art. 1135
(Attribuzioni dell´assemblea dei condomini)

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l´assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell´amministratore e dell´eventuale sua retribuzione;

2) all´approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l´anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all´approvazione del rendiconto annuale dell´amministratore e all´impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.

L´amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

Art. 1136
(Costituzione dell´assemblea e validità delle deliberazioni)

L´assemblea è regolarmente costituita con l´intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell´intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell´edificio.

Se l´assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l´assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell´edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell´amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell´amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell´edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell´articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell´edificio.

L´assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell´assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall´amministratore.

Art. 1137
(Impugnazione delle deliberazioni dell´assemblea)

Le deliberazioni prese dall´assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all´autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l´esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall´autorità stessa.

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Art. 1138
(Regolamento di condominio)

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l´uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell´edificio e quelle relative all´amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l´iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall´assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell´articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall´ultimo comma dell´articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell´articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Art. 1139
(Rinvio alle norme sulla comunione)

Per quanto non è espressamente previsto da questo Capo si osservano le norme sulla comunione in generale.


+ Art. 1334, 1350, 1392 e 2643

Art. 1334
(Efficacia degli atti unilaterali)

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Art. 1350
(Atti che devono farsi per iscritto)

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell´enfiteuta;3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;;5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;7) i contratti di anticresi;8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Art. 1392
(Forma della procura)

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art. 2643
(Atti soggetti a trascrizione)

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell´enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell´esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) agli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell´associazione eccedeva i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l´effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.